Il settore delle telecomunicazioni non è mai stato così vivace come negli ultimi anni, soprattutto per quel che riguarda l’ambito dei servizi alle aziende. L’innovazione tecnologica ha consentito un grosso passo in avanti in tema di connettività e di nuove soluzioni, basti pensare ai sistemi di comunicazione unificata (UCC), ai centralini in cloud, alla banda ultra larga, al 5G … Nel mercato italiano si sono affacciati nuovi operatori che si contendono il mercato aziendale proponendo tariffe sempre più vantaggiose e servizi innovativi.
E’ quindi sempre più frequente da parte delle aziende il passaggio da un operatore telefonico all’altro alla ricerca di tariffe più convenienti e/o di servizi più performanti. In alcuni casi, questa operazione, che dovrebbe essere semplice e veloce può trasformarsi però in una vera e propria odissea per l’azienda a causa di disservizi che possono verificarsi e di cui abbiamo già discusso in un nostro precedente articolo.
Portabilità del numero fisso.
Se vuoi cambiare operatore telefonico della tua linea fissa aziendale devi sapere che l’Agcom garantisce la portabilità del numero telefonico sia su rete mobile sia su rete fissa, in tempi che devono essere certi e senza che ciò crei disservizi per l’utente – e questo può essere fatto anche senza penali per recesso anticipato.
Il servizio di portabilità del numero su rete fissa è stato introdotto con la delibera n. 4/99/CIR del 1999, la quale ha previsto un modello basato su accordi bilaterali tra gli operatori telefonici coinvolti, da una parte l’operatore che acquisisce il cliente (operatore recipient), dall’altra l’operatore che cede il cliente (operatore donating) oltre all’operatore titolare della numerazione (operatore donor).
Nel caso in cui il passaggio di un numero fisso avvenga con il riutilizzo della linea fisica di Telecom Italia si parla di procedure di “migrazione” (passaggio tra operatori alternativi o passaggio da un operatore alternativo a Telecom Italia) e di “attivazione” (passaggio da Telecom Italia ad un operatore alternativo). Nel caso invece in cui il passaggio avvenga a un operatore alternativo dotato di infrastrutture proprie (in fibra ottica o radio), si parla di procedure di portabilità del numero “pura”.
A seconda della procedura (attivazione, migrazione, portabilità del numero “pura”) il trasferimento del cliente ad un altro operatore avviene in circa 8-12 giorni lavorativi dal momento in cui l’operatore recipient, attraverso una rete dati che interconnette tutti gli operatori di rete fissa, trasmette la richiesta di passaggio.
L’azienda non deve preoccuparsi della specifica procedura da avviare. Per cambiare operatore mantenendo il proprio numero, anche in tecnologia VoIP (Voice over IP), è sufficiente che l’utente aderisca ad una offerta commerciale del nuovo operatore e gli comunichi il proprio codice di trasferimento dell’utenza. Non è necessario, pertanto, comunicare il recesso al vecchio operatore: sarà compito del nuovo operatore avviare la procedura corretta (sulla base del servizio richiesto dal cliente) e trasmettere al vecchio operatore quanto necessario per l’interruzione del precedente rapporto contrattuale dell’utente.
Il cambio di gestore telefonico dovrebbe essere un’operazione senza costi e senza penali di recesso, come previsto dalla legge Bersani che le ha abolite ma può spesso accadere che nell’ultima bolletta vengano addebitati importi poco chiari che nascondono di fatto penali per recesso anticipato.
Se vuoi essere sicuro che nel passaggio da un operatore all’altro non ci siano disservizi o brutte soprese da un punto di vista dei costi CONTATTACI siamo a tua completa disposizione per fornirti ASSISTENZA e TUTELARE i tuoi interessi