Il tentativo di conciliazione al Co.Re.Com.
Nel caso di controversie, sia gli utenti – consumatori o società – sia le compagnie telefoniche stesse, prima di potersi rivolgere all’autorità giudiziaria, devono rivolgersi al Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) ed esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, seguendo la procedura di risoluzione delle controversie regolata dalla delibera 353/19/CONS, emanata dall’Agcom.
Il tentativo di conciliazione svolto presso il Co.Re.Com. è una procedura obbligatoria, infatti non ci si può rivolgere direttamente a un tribunale se non è stata precedentemente tentata la conciliazione.
I Co.Re.Com. hanno sede regionale e le varie dislocazioni sono visibili sul sito dell’Agcom (www.agcom.it). Nonostante il grande numero di sedi, in alcune Regioni questi organismi non sono stati ancora istituiti, in questi casi è dunque necessario rivolgersi direttamente all’Agcom.
Come funziona la procedura di conciliazione?
La procedura di conciliazione può essere attivata presso il Co.Re.Com. territorialmente competente. Per individuare il Co.Re.Com a cui rivolgersi, si deve fare riferimento alla sede in cui è in cui è stata installata la linea telefonica fissa o, nei casi di un’utenza cellulare, si deve considerare il domicilio dell’utente indicato nel contratto o la residenza o la sede legale dell’utenza. La domanda di conciliazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente il portale dell’AGCOM denominato ConciliaWeb, dove sarà possibile, oltre ad indicare il Co.Re.Com. di appartenenza, anche istruire la pratica di Conciliazione (Modello UG), Definizione (Modello GU14) o avviare il cosiddetto Provvedimento Temporaneo (Modello GU5). Tali formulari hanno un format standard in cui vanni indicati i propri dati e quelli dell’operatore telefonico, il numero di telefono interessato, il tipo di disservizio riscontrato e la descrizione dei fatti oltre che le richieste che si avanzano all’operatore telefonico, ad esempio storno fatture, modifica delle tariffe, indennizzi o risarcimento del danno.
Il Co.Re.Com. convocherà le parti per il tentativo di conciliazione. L’udienza viene gestita da un conciliatore che ascolta le parti, le loro richieste e motivazioni, e quindi cerca di farle arrivare a un accordo. Alla fine dell’udienza viene redatto un verbale firmato dalle parti e dal conciliatore e poi autenticato dal CORECOM. In caso di accordo la controversia si concluderà e il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo ai sensi della legge n. 481/95.
La procedura di Definizione, tramite il modello GU14, è riservata al secondo grado di giudizio ed è pertanto accessibile esclusivamente nel caso in cui l’istante non abbia trovato un accordo in conciliazione. Nel caso di mancato accordo in sede di Definizione, la decisione è rimandata direttamente al Co.Re.Com. o all’AGCOM.
Contestualmente alla proposizione dell’istanza per l’esperimento del tentativo di Conciliazione o nel corso della relativa procedura o dell’eventuale procedimento per la Definizione della controversia, l’utente può chiedere al Co.re.com l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nella fruizione del servizio, presentando tramite il portale il modello GU5.
Nel termine di 10 giorni dalla presentazione del formulario, il Co.re.com adotterà un provvedimento temporaneo per il ripristino del servizio o rigetterà la richiesta, dandone comunicazione alle parti.
Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione.
Con le due sentenze del 28 aprile 2020, n. 8240 e 8241, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno probabilmente messo un punto fermo in ordine al tentativo di conciliazione in materia di telecomunicazioni.
Con la prima pronuncia, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato la soluzione già adottata con la sentenza n. 25611/2016 dalla terza sezione, secondo la quale in materia di telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non sia espressamente richiesto prima della emissione del decreto ingiuntivo e non sia in assoluto compatibile con la struttura e finalità del procedimento monitorio, in quanto esso presuppone un giudizio che si svolga nel contraddittorio attuale tra le parti.
Con la seconda sentenza, la Corte di Cassazione ha chiarito che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda, con la conseguenza diretta che il Giudice deve sospendere il giudizio e concedere un termine alle parti per esperire il tentativo di conciliazione, salvaguardando, in questo modo gli effetti sia sostanziali che processuali della domanda, così come avviene anche in materia di mediazione obbligatoria ex D. L. n. 28/2010.
Ne deriva che la mancata instaurazione del procedimento determina un rinvio della udienza per dar luogo o per concludere il tentativo, senza con ciò invalidare gli atti compiuti e ferme restando le preclusioni già maturate.
Conclusioni.
La Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza del tentativo di conciliazione, ma nel caso in cui una delle parti agisca per vie legali senza aver esperito preventivamente tale tentativo, il giudice dovrà sospendere il processo (e non chiudere il procedimento), assegnando alle parti un termine per l’esperimento del tentativo della procedura di conciliazione. Solo se tale procedura avrà esito negativo il processo potrà proseguire sino alla sentenza finale.