Se hai dato disdetta al tuo operatore telefonico (Tim, Vodafone, Tre, Wind, Infostrada, Fastweb, Eolo, Iliad o qualsiasi altro gestore) perché non sei soddisfatto dei servizi erogati o perché hai ricevuto offerte con tariffe più convenienti e ti sei visto addebitare una penale per recesso anticipato nell’ultima fattura, devi sapere che puoi NON PAGARLA o ottenere il RIMBORSO se hai già pagato!
PENALI PER RECESSO ANTICIPATO: COSA DICE LA LEGGE?
Le penali per recesso anticipato sono state dichiarate illegittime dall’art. 1, comma 3° della Legge 40 del 2007 (la cosiddetta “Legge Bersani”). Ne deriva che qualsiasi clausola presente nelle condizioni contrattuali dei servizi telefonici che sia in contrasto con le disposizioni della “Legge Bersani” sia da ritenersi nulla, tanto più le “penali per recesso anticipato” che sono a tutti gli effetti illegittime.
QUESTO NON SIGNIFICA che disdire un contratto telefonico prima della sua scadenza sia sempre senza conseguenze, perché le compagnie telefoniche hanno escogitato meccanismi per continuare ad addebitare al cliente i costi di recesso anticipato. Il meccanismo più diffuso tra le compagnie telefoniche è questo: al momento della stipula del contratto, l’operatore concede sconti o promozioni (che possono arrivare anche a diverse centinaia di euro), che sono però vincolati ad una durata minima del contratto (il più delle volte superiore a 24 mesi). Se il cliente comunica la disdetta prima di questa durata minima i vantaggi si perdono e vengono addebitati in fattura.
In questo modo le penali non mutano nella sostanza e vengono presentate in modo ambiguo, non come vere e proprie penali per recesso anticipato, ma come una perdita di un vantaggio ricevuto dal cliente in fase di stipula, a causa della disdetta avvenuta prima della durata minima del contratto.
Questo meccanismo, tra l’altro, ha ricevuto l’avallo del Consiglio di Stato con la sentenza n° 1442/2010.
Quindi si deve dedurre che la penale per il recesso anticipato dichiarata illegittima dalla legge Bersani sia invece ancora legittima nel caso che il recesso avvenga prima della scadenza minima? In realtà, come stabilito dall’Agcom nell’Allegato B alla Delibera n. 204/18/CONS, l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale sarà vincolante solo per l’operatore. L’utente è quindi libero di recedere in qualsiasi momento e non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata. Gli unici importi ammessi sono esclusivamente quelli “giustificati” da “costi ”effettivamente” sostenuti dagli operatori per la dismissione del servizio.
Questo orientamento è confermato anche dalla legge n. 124 del 2017 (c.d. Legge Concorrenza) che stabilisce che eventuali costi per il recesso anticipato devono essere “commisurati al valore del contratto” ed “equi e proporzionati alla durata residua della promozione offerta”.
A tal proposito l’Agcom ha fornito chiare indicazioni con la pubblicazione delle “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione “specificando che gli unici costi dovuti in fase di recesso sono:
– i costi realmente sostenuti dall’operatore per disattivare o trasferire l’utenza;
– il pagamento delle rate residue per servizi e prodotti abbinati all’offerta.
Esistono inoltre alcuni casi in cui neanche questi costi sono dovuti, come ad esempio quando il recesso è avvenuto a causa di numerosi e comprovati episodi di malfunzionamento dei servizi, che prefigurano un inadempimento contrattuale, oppure nel caso in cui il gestore proceda a modificare in modo unilaterale le condizioni contrattuali (in particolare quando mutano le condizioni economiche dell’offerta).
Se ritieni che ti siano state addebitate penali illegittime per la disdetta anticipata o vuoi essere sicuro di recedere da un contratto di telefonia senza ritrovarti in fattura spiacevoli soprese CONTATTACI siamo a tua completa disposizione per fornirti ASSISTENZA e TUTELARE i tuoi interessi